Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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precauzionale81. Si pone quindi la questione di un’estensione della cerchia delle persone autorizzate a esercitare la rappresentanza legale (cfr. n. 2.3.2);
− ciò è tanto più vero perché il diritto vigente concede già un diritto di rappresentanza al convivente di fatto in un settore importante come quello medico (cfr. art. 378 cpv. 1 n. 4 CC). L’articolo 378 CC prevede un diritto di rappresentanza per le decisioni nel settore dei trattamenti medici che probabilmente sono più importanti degli atti giuridici quotidiani e dell’amministrazione ordinaria del reddito e dei beni82. Oltre alla cerchia dei rappresentanti legali occorre pertanto esaminare anche la portata dei diritti legali di rappresentanza (cfr. in proposito n. 2.3.3);
− la restrizione all’«amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni» comporta il dovere di esaminare come un determinato atto giuridico vada considerato nel contesto generale del reddito o dei beni. Manifestamente ci sono stati, e sempre ve ne saranno, casi in cui le controparti contrattuali – soprattutto banche e assicurazioni – non sono disposte ad accettare il pertinente diritto di rappresentanza senza l’avallo di un’autorità. Occorre quindi stabilire se diritto legale di rappresentanza debba essere esteso ad altri atti giuridici e come si possa nel contempo migliorare l’accettazione di tale diritto nella pratica (cfr. n. 2.3.4);
– nella pratica è infine emerso che, malgrado la normativa legale apparentemente chiara, non è semplice attuare il diritto di rappresentanza. Il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza «se necessario» è inadeguato83. Infatti soltanto dopo aver aperto la corrispondenza il partner può rendersi conto se si tratta di una fattura che va saldata entro i termini.
2.3.2 Cerchia dei rappresentanti legali: estensione al convivente di fatto
Secondo il diritto vigente il diritto di rappresentanza spetta soltanto ai coniugi e ai partner registrati. Ciò corrisponde alla concezione fondamentale dei due istituti giuridici del matrimonio e dell’unione domestica registrata84, secondo cui i partner si devono reciproca assistenza (art. 159 CC e 12 della legge sull’unione domestica registrata, LUD)85. Il solo fatto che una coppia sia legata da matrimonio o unione domestica registrata non giustifica però ancora la possibilità di rappresentare il coniuge o il partner incapace di discernimento. Occorre inoltre che la coppia viva nella medesima economia domestica o che il convivente di fatto della persona incapace di
81 Messaggio PMA, FF 2006 in particolare 6404.
82 HÄFELI, marg. 202 con ulteriori rimandi; MEIER, nota a piè di pagina 982.
83 Secondo il messaggio PMA l’espressione «se necessario» significa che il solo manifestarsi dell’incapacità di discernimento non giustifica l’apertura immediata della posta. Il partner ha la facoltà di farlo, piuttosto, se suppone in buona fede che si tratti di fatture da pagare o se, per una questione di forma, è consigliabile non aspettare troppo a lungo prima di rispondere a una lettera o a una e-mail (FF 2006 in particolare 6424).
84 Dal 1° lug. 2022 – in seguito all’apertura del matrimonio per le coppie dello stesso sesso – non possono essere costituite nuove unioni domestiche registrate.
85 HÄFELI, marg. 199.