Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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Come detto in precedenza, il Consiglio federale ritiene che la presente revisione non debba cambiare il sistema attuale della convalida del mandato precauzionale che ha peraltro dato buoni risultati nella pratica. Per quanto riguarda il mandato precauzionale e in particolare i mandatari, due altri aspetti pongono problemi nella pratica che devono essere approfonditi in seguito.

2.2.5 Potere di rappresentanza del mandatario

Per quanto riguarda il potere di rappresentanza del mandatario, occorre stabilire nella pratica se il rimando dell’articolo 365 capoverso 1 CC alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato comprende anche la disposizione dell’articolo 396 capoverso 3 CO66, secondo cui il mandatario necessita di una speciale autorizzazione per determinati negozi giuridici di particolare portata67.

Nei lavori preparatori questa questione non è trattata e per quanto è dato sapere il Tribunale federale finora non si è pronunciato al riguardo. Il Consiglio federale, gli esperti consultati e la dottrina dominante68 non ritengono sia necessaria un’autorizzazione speciale. I compiti connessi alla della cura degli interessi patrimoniali e alla rappresentanza nelle relazioni giuridiche sono disciplinati nell’articolo 360 capoverso 1 CC e questa disposizione non contiene alcuna riserva per determinati negozi. Se, nell’ambito della convalida, l’APMA giunge alla conclusione che il mandato precauzionale è valido, che le condizioni della sua efficacia sono realizzate, che il mandatario è idoneo per i suoi compiti e che non sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti (cfr. n. 2.2.4), non vi è alcun motivo di derogare alla volontà del mandante se le misure precauzionali scelte sono complete. Gli interessi del mandante sono sufficientemente protetti dagli articoli 365 capoversi 2 e 3 e 368 CC: in caso di collisione di interessi, il mandatario deve informare l’APMA e i suoi poteri decadono per legge (art. 365 cpv. 2 e 3 CC). Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo, l’APMA può inoltre intervenire d’ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante e prendere le misure necessarie (art. 368 cpv. 1 CC).

Pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario disciplinare espressamente questo punto nella legge. Occorre tuttavia fare una distinzione per quanto riguarda la situazione del rappresentante legale secondo l’articolo 374 CC: il presente progetto estende il suo diritto legale di rappresentanza (cfr. in proposito n. 2.3.3) escludendo però espressamente gli atti di cui all’articolo 396 capoverso 3 CO (cfr. art. 374 cpv. 2

n. 2 AP-CC).

66 Codice delle obbligazioni, RS 220.

67 Art. 396 cpv. 3 CO: «Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni.»

68 MEIER, marg. 439 con ulteriori rimandi.