Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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In queste condizioni, il Consiglio federale non ravvisa attualmente alcuna necessità di ulteriori normative legali o complementi. La migliore soluzione consisterebbe indubbiamente nell’incoraggiare gli interessati, nell’ambito dell’informazione e della consulenza sulla costituzione dei mandati precauzionali, in particolare se risultanti da un atto pubblico, a modificare le procure già esistenti i cui effetti continuerebbero dopo l’incapacità di discernimento, affinché sia chiaro che dal momento dell’incapacità di discernimento dell’interessato la rappresentanza spetta esclusivamente al mandatario precauzionale77.
2.3 Estensione della cerchia dei rappresentanti legali e dei loro diritti di rappresentanza
2.3.1 Situazione iniziale
Conformemente al principio della sussidiarietà (cfr. in proposito n. 2.1.1), se una persona incapace di discernimento non aveva adottato autonomamente misure precauzionali personali, sono previste per legge determinate misure che in alcuni casi possono far apparire inutile un intervento dell’APMA (art. 389 cpv. 1 n. 2 CC). Il diritto legale di rappresentanza secondo l’articolo 374 CC mira in particolare a garantire che le necessità fondamentali, personali e materiali, di una persona incapace di discernimento possano essere soddisfatte senza che debba intervenire l’APMA78.
Secondo l’articolo 374 capoverso 1 CC, il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela. Questo diritto di rappresentanza comprende, secondo l’articolo 374 capoverso 2, tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento (n. 1), l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni (n. 2) e se necessario il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza (n. 3). Invece, per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni, secondo l’articolo 374 capoverso 3 CC, il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Nel contesto di questi diritti legali di rappresentanza nella pratica sono emerse difficoltà che vanno risolte in particolare:
− secondo il diritto vigente il diritto di rappresentanza non vale per le convivenze di fatto. Non è possibile un’applicazione per analogia perché una tale estensione della prescrizione è stata espressamente rifiutata sia nel messaggio del Consiglio federale79 sia nei dibattiti parlamentari80. Una coppia di conviventi di fatto può disciplinare le relazioni reciproche soltanto con contratti e procure (cfr. in proposito n. 2.2.6) o con un mandato
77 HÄFELI, marg. 101.
78 Messaggio PMA, FF 2006 in particolare 6423 seg.
79 Messaggio PMA, FF 2006 in particolare 6404.
80 Boll. Uff. 2008 N 1519 seg. (proposta CN Thanei).