Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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2.3.4 Interventi limitati dell’APMA
Secondo il diritto vigente i terzi che nutrono dubbi sull’esistenza del diritto di rappresentanza possono rivolgersi all’APMA. Questa chiarisce le condizioni legali e, se del caso, consegna alla persona con diritto di rappresentanza un documento che ne attesta i poteri (art. 376 cpv. 1) e che gli consentirà di legittimarsi davanti ai terzi89. Nella pratica ciò ha avuto per conseguenza che le banche, gli uffici delle contribuzioni, gli uffici dell’AVS/AI richiedono sistematicamente (soprattutto per motivi di responsabilità) un’attestazione ufficiale del diritto di rappresentanza. La questione è stata congiuntamente affrontata nell’agosto 2019 in uno scambio tra la COPMA e SwissBanking da cui è risultato che una rinuncia generale alla possibilità di chiedere all’APMA un attestato dei poteri di rappresentanza va esclusa per motivi di sicurezza nelle relazioni giuridiche. In considerazione della proposta di modifica dell’articolo 374 capoversi 2 e 3 CC (cfr. in proposito n. 2.3.3, la soglia dell’intervento dell’autorità sarà tuttavia innalzata.
In futuro i partner contrattuali dovrebbero di regola poter rinunciare a un tale attestato perché potranno fare affidamento su una rappresentanza già in essere per molti atti, ad esempio per la percezione della rendita AVS. Se teme che gli interessi di una persona incapace di discernimento siano esposti a pericolo in una situazione concreta, una parte contrattuale può naturalmente avvisare l’autorità di protezione degli adulti (art. 443 CC). Dopo aver ricevuto l’avviso di pericolo l’autorità deve esaminare d’ufficio le condizioni della rappresentanza (art. 446 CC). Se giunge alla conclusione che le condizioni per la rappresentanza sono adempiute, consegnerà al rappresentante un documento che ne attesta i poteri (art. 376 cpv. 2 n. 1 AP-CC).
2.4 Migliorare il coinvolgimento delle persone vicine
2.4.1 Nozione della persona vicina nel diritto della protezione dei minori e degli adulti
2.4.1.1 Situazione iniziale
Conformemente al principio della sussidiarietà, il diritto della protezione dei minori e degli adulti considera di regola prioritario il sostegno della famiglia e di altre persone vicine rispetto alle misure statali (cfr. n. 2.1.1). I familiari e le persone vicine sono le persone che conoscono meglio la situazione personale dell’interessato ed è quindi evidente che questa relazione di vicinanza e queste conoscenze vadano impiegate e considerate nell’ambito della decisione su una possibile misura statale90.
Nella legge non vi è alcuna definizione della nozione di persona vicina. Dai lavori preparatori per la nuova normativa sulla protezione dei minori e degli adulti risulta
89 Messaggio PM, FF 2006 6424. La COPMA ha elaborato un modello per tale attestazione (disponibile soltanto in tedesco e francese): www.kokes.ch > Dokumentation > Empfehlungen > Urkunde Vertretungsrecht (Art. 374 ZGB).
90 Il messaggio PMA del 2006 fa pertanto riferimento in diversi punti all’importanza delle persone vicine e il legislatore le menziona in diverse disposizioni, cfr. in proposito il compendio nella Perizia Fankhauser, allegato I.