Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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discernimento le presti regolarmente e personalmente assistenza. Ciò garantisce che i diritti di rappresentanza siano fondati su una relazione vissuta86.
I diritti legali di rappresentanza presuppongono quindi l’esistenza di un rapporto di fiducia e una relazione vissuta. Queste condizioni sono adempiute dal coniuge o dal partner registrato che vive nella stessa economia domestica della persona incapace di discernimento o le presta regolarmente e personalmente assistenza se la vita comune non è possibile perché la persona incapace di discernimento deve essere assistito al di fuori dell’abitazione comune in un istituto di accoglienza o di cura. Altrettanto vale però anche per i conviventi di fatto, in particolare se si tratta di una comunione analoga al matrimonio, ossia di un legame vissuto in modo analogo al matrimonio senza che la coppia sia sposata. Attualmente non vi è pertanto più motivo di trattare una convivenza di fatto in modo diverso dal matrimonio e dall’unione domestica registrata, a maggior ragione perché, in ambito medico, i conviventi di fatto hanno già diritto di rappresentanza (art. 378 CC). Inoltre, in altri settori del diritto, il legislatore ha già tenuto conto dell’assistenza personale che si prestano reciprocamente i conviventi di fatto, anche se non sono tenuti a farlo per legge87. L’articolo 374 capoverso 1 CC va pertanto adeguato di conseguenza.
Il Consiglio federale rifiuta invece di estendere il diritto legale di rappresentanza ad altre persone, come proponeva un’iniziativa popolare fallita (cfr. in proposito
n. 1.4.1). Secondo la proposta dell’iniziativa avrebbero avuto diritto legale di rappresentanza dapprima il coniuge o il partner registrato, poi i parenti di primo grado (figli e genitori), quindi i parenti di secondo grado (nipoti, nonni e sorelle e fratelli) e infine i conviventi di fatto. I parenti di primo e secondo grado sarebbero quindi stati rappresentanti legali soltanto in virtù del legame di parentela e a prescindere dalla relazione effettivamente vissuta, con il rischio di concedere un diritto legale di rappresentanza a persone senza qualsivoglia relazione personale con l’interessato o con cui quest’ultimo è in lite. È chiaro che l’attuazione pratica di siffatta normativa avrebbe creato gravi problemi pratici. Inoltre, in molti casi una tale estensione dei diritti di rappresentanza avrebbe obbligato l’interessato a revocare tali diritti mediante mandato precauzionale.
È quindi ovvio limitare il diritto legale di rappresentanza alle persone con le quali, in base alla situazione, si può affermare che l’interessato abbia un rapporto di fiducia e una relazione vissuta. Inoltre, l’interessato può sempre designare altre persone come rappresentanti mediante mandato precauzionale o procura.
86 Messaggio PMA, FF 2006 in particolare 6424.
87 Cfr. in proposito rapporto del Consiglio federale «Übersicht über das Konkubinat im geltenden Recht – Ein PACS nach Schweizer Art?» (Panoramica del concubinato nel diritto vigente - un Pacs adeguato alla Svizzera) del 30 mar. 2022, pag. 15: dall’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, il 1° gennaio 2021, i lavoratori hanno ad esempio diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza di un familiare o del partner con problemi di salute (art. 329h CO). Inoltre gli assicurati che assistono il convivente hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se convivono ininterrottamente da almeno cinque anni nella medesima economia domestica (art. 29septies cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).