Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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2.3.3 Precisazione della portata del diritto di rappresentanza

Il postulato Schenker 19.3880 incarica inoltre il Consiglio federale di « esaminare e illustrare in un rapporto le possibilità e l'opportunità di potenziare […] la rappresentanza legale da parte del coniuge o del partner registrato secondo gli articoli 374 e seguenti dal CC. Tale potenziamento va conseguito rinunciando […] alla necessità del consenso [dell’APMA] per gli atti giuridici del coniuge o del partner registrato nel quadro dell'amministrazione straordinaria dei beni secondo l'articolo 374 capoverso 3 CC.» (cfr. in proposito n. 1.4.2.2).

Nella pratica è emerso che l’articolo 374 CC non può essere attuato in modo semplice, in particolare per quanto concerne la relazione tra il capoverso 2 numero 2 e il capoverso 3. Il fatto che per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni si debba ottenere il consenso dell’APMA (cpv. 3), suscita l’incomprensione di molti interessati ed è rifiutato come un’ingerenza ingiustificata dell’autorità88. La restrizione del diritto di rappresentanza all’«amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni» (cpv. 2 n. 2) comporta inoltre il dovere di esaminare come un determinato atto giuridico vada considerato nel contesto generale del reddito o dei beni. Nella pratica ciò ha per conseguenza che le controparti contrattuali – ad esempio le banche o le assicurazioni – non sono disposte ad accettare il rapporto di rappresentanza se non è stato constatato da un’autorità e richiedono sistematicamente la conferma del diritto di rappresentanza di cui all’articolo 376 capoverso 1 CC. Da un lato ciò relativizza fortemente il diritto di rappresentanza e dall’altro comporta un grande onere per l’autorità di protezione degli adulti.

Un’estensione del diritto legale di rappresentanza all’amministrazione straordinaria del patrimonio senza qualsivoglia restrizione o controllo non è però auspicabile secondo gli esperti. A differenza del mandatario precauzionale, il rappresentante legale non è designato come amministratore dei beni dalla persona divenuta incapace di discernimento. Tuttavia è difficile stabilire se un atto giuridico vada considerato di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Come soluzione di compromesso il Consiglio federale propone quindi di rinunciare in futuro alla distinzione tra gestione patrimoniale ordinaria e straordinaria (cfr. art. 374 cpv. 2 n. 2 AP-CC). Nel contempo, l’avamprogetto intende però limitare espressamente il diritto di rappresentanza escludendone gli atti di cui all’articolo 396 capoverso 3 CO. In futuro il rappresentante legale dovrà comunque disporre di una particolare autorizzazione dell’APMA per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni. Per altri diritti di rappresentanza, ad esempio per la vendita di beni immobili, i coniugi e i partner possono nominarsi a vicenda mandatari precauzionali, in virtù del diritto all’autodeterminazione (cfr. in proposito n. 2.2).

88 HÄFELI, marg. 214.