Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

2.4.1.3 Congiunti e altre nozioni

La versione italiana del CC101– impiega la nozione di «congiunto», ad esempio in relazione alla costituzione di una curatela o al ricovero a scopo di assistenza (cfr. art. 390 cpv. 2 e 426 cpv. 2 CC), ma anche nel diritto dell’adozione (art. 268aquaterCC) e nel diritto successorio (cfr. art. 477 n. 2 e 520 cpv. 2 CC). L’articolo 401 capoverso 2 CC menziona i «desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato». Anche il CO impiega tale nozione in diversi punti (art. 43 cpv. 1bis, 47, 249 n. 2, 351, 886 cpv. 3), ma non il CPC. La nozione di congiunto implica una relazione formale con l’interessato che non può essere nettamente delimitata. Di regola si intendono i familiari: così secondo l’articolo 420 CC, la nozione di congiunto utilizzata nel titolo marginale comprende il coniuge, il partner registrato, i genitori, i discendenti, i fratelli o sorelle oppure il convivente di fatto dell’interessato. Tuttavia, nell’ordinamento giuridico vi sono anche definizioni diverse come ad esempio nell’articolo 268aquater capoverso 1 CC o nell’articolo 110 capoverso 1 CP102. I numerosi impieghi della nozione indicano che non vi è una nozione generale del congiunto; si tratta di una nozione poco precisa anche dal punto di vista linguistico che deve essere definita nel contesto concreto.

2.4.1.4 Definizione legale nel diritto della protezione dei minori e degli adulti

Secondo il Consiglio federale è opportuno definire la nozione di persona vicina in modo specifico nella legge. Basandosi sulla definizione della giurisprudenza del Tribunale federale, il CC propone una definizione legale della persona vicina per il diritto della protezione dei minori e degli adulti (art. 389a AP-CC). Come già menzionato, Lo scopo è rafforzare la posizione della persona vicina – e quindi anche quella dell’interessato medesimo – sottolineandone l’importanza in tutto il diritto della protezione dei minori e degli adulti e promuovendo indirettamente la sussidiarietà e l’autodeterminazione.

Poiché la nuova disposizione contiene una lista delle persone presunte vicine e poiché questo elenco comprende anche i familiari (cfr. art. 389a cpv. 2 AP-CP), d’ora innanzi nel diritto della protezione dei minori e degli adulti si può rinunciare alla nozione di «congiunti». Quest’ultima nozione viene quindi eliminata o sostituita da «persona vicina» nelle pertinenti disposizioni (cfr. art. 390 cpv. 2, 426 cpv. 2 AP-CP).

101 La versione francese rende «persona vicina» e «congiunto» con «proche». Nella versione tedesca di regola «persona vicina» è resa con «nahestehende Person» e «persona intimamente legata» con «nahe verbundene Person».

102 Codice penale svizzero (CP), RS 311.0.