Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

2.4.2.2 Obbligo dell’APMA di esaminare la possibilità di nominare curatore una persona vicina o un altro curatore privato

Quale curatore può essere nominata una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti (art. 400 cpv. 1 CC). Nella pratica si distinguono curatori privati, curatori professionali e curatori specializzati108. I curatori privati possono essere persone vicine (congiunti o conoscenti della cerchia sociale) o persone che svolgono il mandato nell’ambito di un lavoro di volontariato senza conoscere l’interessato prima del mandato109. Da più parti è già stato chiesto di introdurre un obbligo per l’APMA di esaminare in via di principio la possibilità di nominare un curatore privato:

− nel suo rapporto breve del 23 gennaio 2019 per l’anno 2018, la KESCHA ha formulato una raccomandazione sulla nomina dei curatori: per consolidare la posizione dell’interessato e alla luce del principio di sussidiarietà (curatori privati invece che statali) l’autorità di protezione degli adulti dovrebbe essere obbligata dalla legge a esaminare, in ogni singolo caso, la possibilità di nominare un curatore privato110;

− il postulato 19.3067 Schneider Schüttel (cfr. in proposito n. 1.4.2.1) ha ripreso questa idea e ha formulato il seguente mandato d’esame: «Anche se questo principio risulta già, perlomeno a grandi linee, dal vigente testo di legge, sarebbe molto utile un chiarimento, istruendo esplicitamente le autorità a esaminare le possibilità di ricorre a un curatore privato prima di fare capo a un curatore professionale»;

Il Consiglio federale condivide il parere che l’introduzione di un corrispondente obbligo legale di esame per l’APMA sia l’approccio migliore per tener conto al meglio delle necessità dell’interessato in relazione alla nomina del curatore. L’articolo 400 CC deve essere completato di conseguenza (cfr. art. 400 cpv. 1bisAP-CC).

Di regola, l’APMA esaminerà anzitutto, come già fa attualmente, se una persona vicina può assumere la curatela. Se nessuna persona vicina è disponibile e idonea ad assumere questo compito (p. es. a causa di un conflitto di interessi o della complessità della situazione patrimoniale), l’APMA deve esaminare se un altro privato, non attivo come curatore professionista, potrebbe assumere il mandato (cfr. art. 400 cpv. 1bisAP-CC). Quindi la nuova disposizione deve offrire la possibilità di promuovere ulteriormente il potenziale di altre persone (p. es. i pensionati) come curatori. Secondo lo studio di Ecoplan i tre quarti circa delle APMA che hanno partecipato al sondaggio dispongono di un gruppo di privati che eseguono singoli mandati a titolo di

108 Sentenza del Tribunale federale 9C_669/2019 del 7 apr. 2020, consid. 4

109 Studio Ecoplan, pag. 6.

110 KESCHA nel 2018: rapporto breve, raccomandazione 3.