Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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Cornice edittale
Per gli atti sessuali ottenuti con l’inganno sfruttando l’errore della vittima sulla natura dell’atto si applica la stessa cornice edittale relativa agli atti compiuti contro la volontà della vittima e agli atti sessuali inaspettati di cui al capoverso 1.
Impostazione quale reato perseguibile d’ufficio
Il reato dell’articolo 187a capoverso 2 deve essere perseguibile d’ufficio. Ciò si giustifica per il fatto che spesso difficilmente sarà chiaro se si sia in presenza di atti sessuali compiuti con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), dello sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o, per l’appunto, dello sfruttamento di un errore secondo l’articolo 187a capoverso 2.
Rinuncia a inserire la disposizione nell’elenco dei reati dell’articolo 55a
Si veda il commento all’articolo 187a capoverso 1, prima variante di reato (n. 3.4.4.2). Un inserimento nell’elenco dei reati dell’articolo 55a è superfluo anche per il fatto che verosimilmente nei rapporti di coppia lo sfruttamento dell’errore sulla natura di un atto non sarà tipico.
Concorsi di reato
Rispetto all’articolo 187 sussiste verosimilmente un concorso ideale in quanto sono protetti beni giuridici diversi.
Gli articoli 188–193 prevalgono sull’articolo 187a capoverso 2. La disposizione deve coprire segnatamente le aggressioni sessuali considerevoli che non rientrano né nell’articolo 191 (perché la vittima non è inetta a resistere) né nell’articolo 193 (perché non vi è una dipendenza della vittima).
L’articolo 187a capoverso 2 non copre le aggressioni sessuali di poca intensità: queste, in quanto molestie sessuali mediante vie di fatto, continuano ad essere punite con la multa (art. 198).
3.5 Articolo 188 Atti sessuali con persone dipendenti
Tenuto conto dei limiti d’età previsti dagli articoli 187 («persona minore di sedici anni») e 188 («minorenne di età superiore ai sedici anni»), una persona che ha esattamente 16 anni non rientra in nessuna di queste disposizioni. Per colmare questa lacuna si propone di riformulare il numero 1 nel modo seguente: «Chiunque […] compie un atto sessuale con un minorenne di almeno sedici anni di età […]».
Si rinuncia invece a proporre l’abrogazione dell’articolo 188, nonostante la dottrina sostenga da tempo che tale articolo – considerato in relazione all’articolo 193 (Sfruttamento dello stato di bisogno) – sia verosimilmente superfluo64. Una disposizione
64 Fra gli altri, già Jenny Guido/Schubarth Martin/Albrecht Peter, 1997, art. 188 n. 1.