Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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Analogamente all’aggressione sessuale inaspettata, anche in questo caso punire l’autore soltanto per molestie sessuali appare ingiusto se sulla vittima è stato compiuto un atto sessuale di considerevole intensità, come massaggiare il clitoride o penetrare con un dito nella vagina. Proprio nel settore sanitario il paziente deve poter confidare in un trattamento eseguito a regola d’arte e non deve aspettarsi aggressioni sessuali.

Lo sfruttamento dell’errore della vittima non è oggetto del capoverso 1, prima variante di reato («contro la volontà»). In questo caso la vittima non esprime un rifiuto ma acconsente all’atto, sia pure perché presume erroneamente che lo stesso sia indicato dal punto di vista medico o faccia comunque parte del trattamento.

Dai casi di turbata formazione della volontà in seguito a errore va pure distinto il fatto che l’autore agisca inaspettatamente nei confronti della vittima (cpv. 1, seconda variante di reato): con un’aggressione inaspettata l’autore intende di fatto impedire che la vittima possa formarsi una volontà affinché sia impossibilitata a difendersi o fuggire.

La punibilità dello sfruttamento di un errore della vittima sulla natura dell’atto va pertanto disciplinata esplicitamente nel capoverso 263.

Fattispecie oggettiva

Nella cerchia dei potenziali autori rientra chi commette un simile reato nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario (v. art. 67 cpv. 4).

L’autore è punibile se sfrutta il fatto che la vittima presuma erroneamente che i palpeggiamenti facciano parte del trattamento e vi acconsenta o non li impedisca solo per questo motivo. È irrilevante che la vittima sia indotta in errore perché l’autore l’ha ingannata attivamente o che – come nel caso illustrato sopra – si sbagli a causa della situazione del trattamento nel suo insieme e del comportamento concludente dell’autore.

L’autore compie gli atti sulla vittima oppure incita la vittima a compiere un atto sessuale su di lui, su un terzo o su sé stessa.

Fattispecie soggettiva

L’autore deve agire intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. Sulla base della situazione del trattamento nel suo insieme l’autore deve sapere o accettare che la persona danneggiata non si aspettava atti sessuali e che non vi acconsentiva. La commissione dell’atto per negligenza non è punibile.

63 Secondo un’opinione espressa dalla dottrina, per gli errori sull’indicazione medica nel contesto (fisio)terapeutico bisognerebbe considerare di applicare l’articolo 193 (Sfruttamento dello stato di bisogno) anziché, come fatto dal Tribunale federale, l’articolo 198 (Molestie sessuali); v. Scheidegger Nora, 2018, pag. 246 n. marg. 482 seg.