Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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specifica per i minorenni che si trovano in uno stato di dipendenza è ancora considerata opportuna.

Nel numero 2 si stralcia il trattamento privilegiato dell’autore nei casi in cui la vittima ha contratto successivamente con lui matrimonio o un’unione domestica registrata. Per quanto riguarda la motivazione si rimanda dapprima al commento all’articolo 187, variante 1. Inoltre, la motivazione addotta a suo tempo in favore di questo trattamento privilegiato non convince più: nel messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 198565 era stato argomentato che «più la vittima è vicina alla maggiore età, e dunque all’età nubile, più l’impunità è giustificata». Non riesce a nemmeno a convincere lo sforzo profuso allora dal legislatore di tenere conto della mutata relazione tra autore e vittima e di non pregiudicare fin dall’inizio il matrimonio o l’unione domestica registrata con un procedimento penale. Seppure si tratti di un motivo facoltativo d’impunità, occorre considerare che nei reati contemplati dagli articoli 188, 192 (Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 l’autore compie atti sessuali sfruttando la dipendenza o lo stato di bisogno della vittima. Del resto un’impunità può eventualmente essere raggiunta mediante l’articolo 52 (Punizione priva di senso) o 53 (Riparazione).

3.6 Articoli 189, 190 e 191 Coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

3.6.1 Variante 1

3.6.1.1 Comportamento estorto: adeguamento alla giurisprudenza

Nella variante 1 si tratta in primo luogo di un adeguamento del testo di legge alla giurisprudenza del Tribunale federale e all’interpretazione prevalente della dottrina: nella fattispecie dell’articolo 189 capoverso 1 va menzionato come comportamento estorto, oltre al «subire», anche il «compiere» atti sessuali, come già in passato.

Dalla revisione del diritto penale in materia sessuale entrata in vigore il 1° ottobre 1992, negli articoli 189 e 190 viene indicato come comportamento estorto soltanto il «subire» un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale oppure la congiunzione carnale. Nel vecchio diritto penale sessuale il tenore dell’articolo 188 vCP («Atti di libidine violenti»), poi sostituito dall’articolo 189, era «subire o commettere altro atto di libidine».

In DTF 127 IV 198 il Tribunale federale ha affermato che non vi sono motivi oggettivi per limitare la fattispecie dell’articolo 189 alla coazione a subire un atto sessuale, come risulta dall’attuale tenore della disposizione, e tale limitazione non era nemmeno voluta dal legislatore. Dai materiali emerge in modo inequivocabile che si è trattato di un errore palese del legislatore. In tali circostanze, l’interpretazione

65 FF 1985 II 901, in particolare 962.