Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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L’articolo 191 prevale sull’articolo 187a capoverso 1, seconda variante di reato. La nuova disposizione potrebbe far sì che i reati attualmente contemplati dall’articolo 191 rientrino in futuro nell’articolo 187a62.

L’articolo 187a non copre le aggressioni sessuali inaspettate di poca intensità: queste continuano a rientrare, in quanto molestie sessuali mediante vie di fatto, nell’articolo 198 e sono punite con la multa.

3.4.4.4 Capoverso 2: sfruttamento dell’errore della vittima sulla natura dell’atto

Nella sentenza del Tribunale federale 6B_453/2007 del 19 febbraio 2008 occorreva decidere se il resistente, che dopo un trattamento di agopuntura aveva massaggiato una paziente in diversi punti compiendo aggressioni sessuali, fosse colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e/o di molestie sessuali. Riassumendo, i fatti erano questi: mentre la paziente giaceva prona, il resistente le massaggiava fra l’altro il clitoride introducendo un dito nella vagina. Quando la paziente si è girata in posizione supina, il resistente ha iniziato a stimolarle il capezzolo sinistro con una mano mentre con l’altra le manipolava il pube infilando e togliendo il dito. La danneggiata aveva tollerato gli atti del medico soltanto presumendo che egli stesse eseguendo correttamente il trattamento indicato. Il Tribunale federale ha riconosciuto che nella prima fase (posizione prona) la danneggiata fosse – benché solo temporaneamente – inetta a resistere. Sulla base della particolare situazione del trattamento, il resistente sapeva che la danneggiata non si aspettava atti sessuali e che non era consenziente. Di conseguenza, in questa prima fase ha adempiuto anche dal punto di vista soggettivo la fattispecie del compimento di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (consid. 3.4.2). A proposito della seconda fase, quando la danneggiata si trovava in posizione supina, il Tribunale federale ha affermato quanto segue (consid. 3.4.3): in questa fase la visuale della danneggiata sugli atti del resistente non era ostacolata. Essa ha tollerato le aggressioni soltanto a causa del suo errore sull’indicazione medica. Questa sola circostanza non è sufficiente per presumere un’incapacità a resistere, motivo per cui il resistente non ha adempiuto la fattispecie del compimento di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Conformemente alla decisione impugnata, in questa fase si è tuttavia reso punibile di molestie sessuali (art. 198 secondo comma CP).

62 In DTF 133 IV 49 il Tribunale federale aveva affermato che il (fisio)terapista che inganna la propria paziente sul contenuto del trattamento e compie repentinamente su di lei un atto sessuale (introducendo subitaneamente uno o due dita nella vagina) non commette una coazione sessuale secondo l’articolo 189 (consid. 6). La paziente è inetta a resistere ai sensi dell’articolo 191 se sulla base della particolare posizione del suo corpo non può riconoscere l’attacco del terapista alla sua integrità sessuale e viene inaspettatamente abusata da lui sessualmente (consid. 7). Secondo Wiprächtiger occorre chiedersi se in questo caso il Tribunale federale non si sia spinto troppo oltre e se non sarebbe stato opportuno valutare questi fatti alla stregua di molestie sessuali secondo l’articolo 198 (Wiprächtiger Hans, 2007, pag. 300).