Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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che quelle maschili della violenza sessuale. Considerata in un’ottica complessiva, questa normativa non implica lacune nella repressione del reato e non presenta incongruenze quanto alle pene comminate. In DTF 132 IV 120 il Tribunale federale ha affermato che la pena per aver costretto la vittima a subire un atto analogo alla congiunzione carnale non deve essere significativamente inferiore alla pena che il giudice avrebbe inflitto, in circostanze per il resto comparabili, in caso di violenza carnale (consid. 2). Non vi sono nemmeno impegni internazionali in base ai quali si debba procedere a una modifica a questo riguardo74. Una fattispecie di violenza carnale specifica esclusivamente per le persone di sesso femminile può essere giustificata dal fatto che a seconda dei casi una donna che ha subìto violenza carnale è confrontata con una gravidanza indesiderata e con la questione di un aborto o di un’adozione.

3.6.2 Variante 2

3.6.2.1 Estensione della definizione di «violenza carnale»

Oltre alle modifiche illustrate per la variante 1, nella variante 2 viene estesa la definizione di «violenza carnale». Tale estensione risponde alla richiesta formulata nell’iniziativa cantonale 14.311 Ginevra «Risoluzione a favore di una modifica degli articoli 189 e 190 del Codice penale e una ridefinizione della nozione di violenza carnale», cui hanno dato seguito le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere75. L’iniziativa cantonale chiedeva all’Assemblea federale di estendere la nozione di violenza carnale alle vittime di sesso maschile e ad altre forme di penetrazione forzata diverse dalla congiunzione carnale76. Inoltre, il 17 settembre 2018 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione 17.3992 Fehlmann Rielle «Definizione della violenza carnale nel diritto svizzero. La legge deve cambiare!», che chiede pure una definizione più ampia della nozione di «violenza carnale». L’intervento non è ancora stato trattato dal Consiglio degli Stati77.

Con la nuova normativa, accanto alla congiunzione carnale l’articolo 190 disciplinerà anche gli atti estorti analoghi alla congiunzione carnale che implicano una penetrazione nel corpo della vittima; simili atti sono quindi considerati violenza carnale e sottostanno alla stessa pena minima. Concretamente sono ora compresi anche il

74 Si veda anche la risposta del Consiglio federale all’Ip. 13.3485 Hiltpold «Definizione dello stupro nel Codice penale svizzero» e il parere del Consiglio federale in merito alla Mo. 14.3651 Hiltpold «Codice penale. Porre fine alla discriminazione nella definizione di violenza carnale».

75 www.parlamento.ch > Oggetto 14.311. La CAG-S ha dato seguito all’Iv. Pa. il 10 febbraio 2015, la CAG-N il 26 giugno 2015.

76 Per «congiunzione carnale» si intende la congiunzione dei genitali maschili e femminili.

77 www.parlamento.ch > Oggetto 17.3992. Nel suo parere del 14 febbraio 2018 il Consiglio federale ha affermato che nel messaggio concernente l’armonizzazione delle pene, che sarebbe stato adottato nella primavera del 2018, avrebbe proposto una revisione degli articoli 189 e 190 CP ai sensi di quanto chiesto nella mozione. Con tale revisione la nozione di «violenza carnale» non avrebbe tuttavia incluso tutti gli atti sessuali estorti, bensì soltanto quelli analoghi alla congiunzione carnale.