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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 7 pagine
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Legge sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 20a Messa in pericolo della tassa
1È punito con una multa fino al quintuplo della tassa messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo la dichiarazione, presentando una dichiarazione falsa, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non mettendo in funzione il sistema di rilevazione o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte della tassa o compromette tutta o parte della procedura di tassazione legale.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo della tassa messa in pericolo.
3Se non può essere determinata esattamente, la tassa messa in pericolo è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.
Art. 20b Tentativo
Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.
Art. 20c Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, prima di una corsa assoggettata alla tassa nel territorio doganale:
a. non mette in funzione il sistema di rilevazione; o
b. non mette in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo a motore previsto; o
c. non dichiara correttamente nel sistema di rilevazione il rimorchio trainato.
Art. 22 Perseguimento penale
1Le infrazioni fiscali alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.
2L’UDSC è l’autorità di perseguimento e di giudizio.
Art. 23 Rimedi giuridici
Per quanto l’esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 60 giorni dinanzi all’UDSC.