Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Compendio

Il sistema di rilevazione attualmente in uso in Svizzera per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) necessita di essere rinnovato entro

la fine del 2024. I detentori svizzeri di veicoli assoggettati alla tassa devono poter beneficiare del progresso tecnologico e della tendenza ad armonizzare i sistemi destinati alla riscossione transfrontaliera dei pedaggi. Gli attuali apparecchi di rilevazione della TTPCP ri-

sulteranno pertanto obsoleti. I nuovi apparecchi tengono conto delle soluzioni che si sono imposte nel mercato europeo della riscossione dei pedaggi, permettendo di semplificare

notevolmente la riscossione della tassa sul traffico pesante e di ridurre l’onere amministra-

tivo sia per il settore dei trasporti sia per la Confederazione.

Situazione iniziale

Dalla sua introduzione nel 2001, il sistema di rilevazione attualmente in uso in Svizzera per la riscossione della tassa sul traffico pesante è rimasto praticamente immutato. Gli apparecchi impiegati nei veicoli a motore e l’infrastruttura presente sulle strade sono ormai prossimi alla fine della loro vita tecnica e devono essere rinnovati entro la fine del 2024. Nel frattempo, con il SET (servizio europeo di telepedaggio; in inglese: «European Electronic Toll Service», EETS) sono stati introdotti standard uniformi armonizzati a livello europeo che semplificano e velocizzano sensibilmente la riscossione del pedaggio in Europa, in particolare nel traffico transfrontaliero. Nell’ambito della digitalizzazione e dell’ulteriore sviluppo dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), all’inizio del 2020 la Svizzera ha introdotto – pur senza recepire la direttiva UE corrispondente – un servizio di telepedaggio per i veicoli esteri compatibile con il SET (SET svizzero).

Il futuro sistema per la riscossione della tassa svizzera sul traffico pesante deve essere armonizzato agli standard europei; anche nell’interesse del settore nazionale dei trasporti che opera a livello internazionale. Così facendo, la riscossione dei pedaggi viene semplificata anche all’estero.

Contenuto del progetto

Questo progetto crea le basi legali per la necessaria sostituzione tecnica e l’ulteriore sviluppo dell’attuale sistema di rilevazione. I fornitori di servizi di rilevazione possono, previo superamento di una procedura di autorizzazione, offrire le loro prestazioni in Svizzera e mettere a disposizione i loro sistemi di rilevazione conformi alle prescrizioni nazionali. Ai detentori di veicoli a motore assoggettati alla TTPCP è così data la possibilità di stipulare un contratto per la rilevazione della corsa assoggettata alla tassa con un fornitore a loro scelta tra quelli autorizzati in Svizzera.

I vantaggi di una soluzione di questo genere sono evidenti. Le imprese di trasporto beneficiano di sgravi amministrativi, potendo da un lato saldare la tassa anche negli Stati europei attraverso un fornitore del SET e dall’altro valersi di processi semplificati grazie alla digitalizzazione e all’automatizzazione. Non è più necessario acquisire periodicamente i dati relativi alla prestazione chilometrica dagli apparecchi di rilevazione mediante la lettura della carta chip, e trasmetterli successivamente all’AFD a mezzo posta o per via elettronica. Anche la Confederazione viene sollevata dal compito oneroso di sviluppare e consegnare un apparecchio di rilevazione. Per contro, la Confederazione deve corrispondere ai fornitori autorizzati un’indennità per le prestazioni attualmente erogate dall’AFD. Per le persone assoggettate al pagamento della tassa che non operano nel traffico internazionale viene messo a punto un servizio di telepedaggio nazionale analogo al SET.

Il progetto implica la modifica della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP;

RS 641.81), segnatamente per quanto concerne le basi di calcolo e la riscossione della tassa.

Come parametro per il calcolo il Consiglio federale può prevedere, in alternativa al peso totale massimo autorizzato, anche il numero di assi. Si tratta nella fattispecie di un requisito tecnico necessario a garantire l’interoperabilità dei sistemi di rilevazione. Per quanto riguarda la determinazione della corsa assoggetta alla tassa, al Consiglio federale va confermata la competenza di stabilire le modalità della rilevazione e di dettare le condizioni per l’utilizzo nel territorio doganale dei sistemi autorizzati nell’UE. In virtù di questa competenza è in grado di reagire prontamente alle innovazioni e agli adeguamenti degli standard europei modificando l’ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811). Al Consiglio federale spetta anche la competenza di definire le condizioni per l’autorizzazione dei fornitori di sistemi di rilevazione nonché la loro indennità. Il