Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nella sua forma attuale introdotta nel 2001, la tassa sul traffico pesante è riscossa per i veicoli a motore e i rimorchi con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate. Di regola, per i veicoli per il trasporto di merci la tassa è commisurata alle prestazioni (TTPCP) mentre per i veicoli per il trasporto di persone è su base forfettaria (TFTP).
Per la riscossione della TTPCP in caso di veicoli immatricolati in Svizzera (di seguito denominati «veicoli svizzeri») è prescritta l’installazione di un apparecchio di rilevazione («On Board Unit»,
OBU). Per i veicoli immatricolati all’estero (di seguito denominati «veicoli esteri»), ogni volta che entra in Svizzera il conducente del veicolo registra i dati relativi ai chilometri e al rimorchio trainato in un apposito terminale di trattamento TTPCP. A quel punto, il terminale rilascia un giustificativo sul quale il conducente annota manualmente il dato chilometrico rilevato al momento dell’uscita, prima di consegnarlo all’ufficio doganale.
Da un lato, l’infrastruttura impiegata sui veicoli e sulle strade per la riscossione e il controllo della tassa è in buona parte rimasta invariata dalla sua introduzione. Nel prossimo futuro vari componenti giungeranno al termine della loro vita tecnica e, non potendo più subire interventi di manutenzione, dovranno essere sostituiti. Ciò riguarda in particolare gli apparecchi di rilevazione acquistati e consegnati a titolo gratuito dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD; a partire dal 1° gennaio 2022: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC), i terminali di trattamento disponibili al confine per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero, gli impianti di radiofari installati presso gli uffici doganali e gli impianti di controllo della TTPCP all’interno del Paese.
Dall’altro lato, il panorama europeo è molto cambiato sul fronte della riscossione dei pedaggi. In passato, i sistemi di telepedaggio stradale dei vari Paesi erano scarsamente interoperabili o non lo erano per nulla. In pratica, per ogni territorio di pedaggio era necessario installare o quantomeno trasportare nel veicolo un OBU diverso. La spinta ad armonizzare le diverse tasse nazionali e a rendere gli apparecchi interoperabili si è fatta sempre più pressante. Queste aspirazioni sono culminate nella direttiva 2004/52/CE1, che impone agli Stati membri di adottare il SET (servizio europeo di telepedaggio; in inglese «European Electronic Toll Service», EETS) nei loro territori di pedaggio. Il SET è paragonabile al servizio di roaming della telefonia mobile, che consente all’utente di utilizzare il proprio telefono cellulare in tutto il mondo e di saldare i relativi costi mediante la fattura del proprio fornitore di servizi di telecomunicazione. La Svizzera non ha recepito formalmente la direttiva SET dell’UE. Alle condizioni attuali, non è ancora opportuno recepire formalmente la direttiva per le ragioni esposte qui di seguito.
Per come è attualmente concepito il sistema di riscossione in Svizzera, la persona assoggettata al pagamento della tassa si assume il rischio del mancato pagamento da parte del fornitore del SET. La direttiva SET prevede invece una ripartizione del rischio a scapito dell’esattore di pedaggi: il debito si estingue con il pagamento della tassa al fornitore del SET. L’esattore di pedaggi non può più fare valere il credito nei confronti della persona assoggettata al pagamento della tassa, nemmeno in caso di mancato pagamento da parte del fornitore del SET.
La direttiva SET impone inoltre di designare un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il suo scopo è consentire lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli affinché i crediti pendenti possano essere rivendicati a livello transfrontaliero. Lo scambio di informazioni presuppone però che l’UE riconosca come soddisfacente il livello di protezione dei dati in Svizzera. A favore della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD) attualmente vigente esiste una decisione di adeguatezza dell’UE3. Tuttavia, non è ancora chiaro se
1Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124; sostituita dalla direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.
2 RS 235.1
3 Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1.