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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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c. una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per conto proprio.

5L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

6I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7Le informazioni sono registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 61 Carattere vincolante delle offerte d’asta

1Le offerte per l’asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

2La fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento della fattura, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 4: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 62 Rilevamento dei dati

1L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;

b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.

2Il gestore degli impianti rileva i dati necessari per gli adeguamenti della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 54.

3Il gestore degli impianti è tenuto a collaborare al rilevamento dei dati conformemente al capoverso 1. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

4Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

Art. 63 Piano di monitoraggio

1I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 12 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 45 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 47. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.