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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.
3Esso utilizza la quantità calcolata secondo il capoverso 1 annualmente come segue:
a. l’82 per cento per l’assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
b. il 15 per cento per le aste secondo l’articolo 59;
c. il 3 per cento per gli operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita.
4La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 lettera c è assegnata alla riserva speciale secondo l’allegato IB dell’accordo del 23 novembre 201727 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE).
Art. 57 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
1L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare gratuitamente a un operatore di aeromobili conformemente all’allegato 13 numeri 4 e 5. L’assegnazione avviene solo se l’operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro conformemente all’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.
2Un operatore di aeromobili che è tenuto a partecipare al SSQE secondo l’articolo 55 capoverso 1 e che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 11 deve restituire all’autorità competente di cui all’allegato 12 i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.
3I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 lettera a sono cancellati.
Sezione 3: Vendita all’asta dei diritti di emissione
Art. 58 Diritto di partecipazione
Hanno diritto a partecipare all’asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 70.
Art. 59 Svolgimento dell’asta
1L’UFAM vende all’asta regolarmente:
a. al massimo il 10 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili dell’anno precedente per gli impianti di cui all’articolo 51 capoverso 1;