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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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4Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

a. ai gestori di cui all’articolo 53 che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile;

b. ai gestori di cui all’articolo 53 che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente;

c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;

d. ai gestori di impianti di cui all’articolo 53, che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato.

5Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento della messa in esercizio degli impianti. Se la notifica secondo l’articolo 45 capoverso 2 è effettuata solo dopo la messa in esercizio, è determinante la data della notifica.

6Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente i diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.

Art. 52 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

1L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 10. A tal fine tiene conto delle prescrizioni dell’Unione europea.

2Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all’articolo 51 capoverso 3 lettera a, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli gestori.

Art. 53 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di

impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

1Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2022 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 51 capoverso 2.

2Se un gestore di impianti che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 51 capoverso 2.

3L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 52 e 54.