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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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i diritti di emissione consegnati ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dal SSQE europeo.

4I partecipanti al SSQE adempiono a tale obbligo entro il 30 aprile per le emissioni dell’anno precedente.

Art. 68 Caso di rigore

1Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’accordo SSQE del 23 novembre 201731, su richiesta, l’UFAM può computare secondo l’articolo 67 diritti di emissione europei all’obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest’ultimo prova che:

a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 67;

b. ha partecipato alla vendita all’asta dei diritti di emissione conformemente all’articolo 59 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;

c. l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l’articolo 51 capoverso 1 o l’articolo 56 capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

2Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l’UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

3La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

4Se non sussiste né si prevede alcun collegamento con il Registro dello scambio di quote di emissioni europeo, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.

Art. 69 Inosservanza dell’obbligo

1Se un partecipante al SSQE non adempie al proprio obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la prestazione sostitutiva di cui all’articolo 29 della legge sul CO2.

2Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

3I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.

31 RS 0.814.011.268