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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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b. il 15 per cento dei diritti di emissione annui massimi disponibili per gli aeromobili secondo l’allegato 13 numero 2.

2L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:

a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all’asta che dominano il mercato;

b. il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o

c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta.

3L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

4Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all’asta in seguito.

5I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.

6L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.

Art. 60 Informazioni richieste per la partecipazione

1I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese provenienti dallo SEE autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta dei diritti di emissione devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni:

a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro, persone incaricate di presentare le offerte;

b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro, persone incaricate di convalidare le offerte;

c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta.

2Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera b.

3I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

4Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

a. una prova riguardante l’ammissione diretta all’asta nell’Unione europea;

b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell’Unione europea;