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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 12 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 55 capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM stesso. Il piano di monitoraggio del CO2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 201728 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellatechilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.
3Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14.
4I partecipanti al SSQE adeguano il piano di monitoraggio se esso non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 14 e sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all’autorità competente di cui all’allegato 12 per approvazione.
Art. 64 Rapporto di monitoraggio
1I partecipanti al SSQE e i gestori di impianti che sono stati esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 46 presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 12 un rapporto di monitoraggio, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM stesso.
2Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 15. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la verifica del monitoraggio.
3L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.
4Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 16. Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 rispettano i limiti di cui all’articolo 28a
29
paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE viene considerato come verificato se l’operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/206630.
5Se il rapporto di monitoraggio è inesatto o incompleto o non viene presentato entro i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 12 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili.
6In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 12 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
28 RS 641.714.11
29 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2020/1071, GU L 234 del 21.7.2020, pag. 16.
30 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.