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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 54 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a

titolo gratuito

1La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 10 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 10 numero 5.1.

2Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili la quantità di diritti di emissioni da assegnare gratuitamente è aumentata solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda.

3Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito non viene ridotta.

4La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 10 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 10 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 10 numero 5.2.

5Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più assegnati diritti di emissione a titolo gratuito a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

Sezione 2: Operatori di aeromobili

Art. 55 Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

1Un operatore di aeromobili secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 11.

2Un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 12.

3Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato operatore.

4L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobili di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 56 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato13 numeri 1– 3.