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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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7Se nel rapporto di monitoraggio dei gestori degli impianti i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 54 sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce un termine adeguato affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale termine, per gli elementi di assegnazione in questione non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito per l’anno corrispondente.

Art. 65 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

1I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 12:

a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;

b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

2I gestori di impianti, che esercitano un’attività di cui all’allegato 8 e sono esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE, informano senza indugio l’UFAM:

a. se le loro emissioni di gas serra sono state per la prima volta superiori a 5000 o 25 000 tonnellate di CO2eq;

b. su qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

3Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 11 lo comunicano all’autorità competente di cui all’allegato 12 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

Art. 66 Compiti dei Cantoni

1I Cantoni controllano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 45 capoverso 2 e 65 capoverso 1 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.

2L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

3L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per rispondere a domande necessarie all’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.

4Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.

Sezione 5: Obbligo di consegna di diritti di emissione

Art. 67 Obbligo

1I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.

2Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 12 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO2 dell’operatore di aeromobili rilevate nel quadro dell’articolo 56.

3Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell’UE, l’UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima