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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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g. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni.
3È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera b.
4L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.
5Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.
6Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale, nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5, devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.
7L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.
8Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente ai sensi dell’allegato 12 devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.
Art. 72 Recapito e sede o domicilio
1Chi ha un conto personale secondo l’articolo 70 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:
a. per le imprese, per la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone fisiche, per il titolare del conto;
b. per i titolari di una procura sul conto; e
c. per le persone incaricate di convalidare le transazioni.
2Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 70 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:
a. per le persone incaricate di presentare le offerte; e
b. per le persone incaricate di convalidare le offerte.
3Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per le persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.
4Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 70 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.