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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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5Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 70 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

6I capoversi 4 e 5 non si applicano:

a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;

b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.

c. alle autorità competenti di uno Stato partner.

Art. 73 Rifiuto dell’apertura di un conto

1L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l’offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l’offerta, se:

a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;

b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell’ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

2Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

3Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 52, l’articolo 53 o l’articolo 57. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.

Art. 74 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

1Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

2Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

3I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER);

b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);

c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO2 (CCS).