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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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f. per gli operatori di aeromobili gestiti da un’autorità estera fino all’entrata in vigore dell’accordo SSQE del 23 novembre 201732: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo, non prima del 2012;
g. aste: le offerte d’asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all’asta;
h. per i gestori di impianti che si impegnano a una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE: la quantità di diritti di emissione svizzeri consegnati per adempiere l’obbligo;
i. per i gestori con impegno di riduzione: la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni e di attestati internazionali consegnati per adempiere l’impegno di riduzione;
j. per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione e la quantità di attestati consegnati per adempiere l’obbligo;
k. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: la quantità di attestati nazionali rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
l. per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni all’estero: la quantità di attestati internazionali rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati internazionali per il progetto o il programma;
Capitolo 6: Gestori di impianti con un obbligo di riduzione equivalente delle emissioni
Art. 80 Riduzione equivalente delle emissioni
1Un gestore di impianti che adempie le condizioni di cui all’articolo 46 capoverso 1 o 2 può impegnarsi ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 secondo periodo della legge sul CO2 a una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE. Egli lo comunica all’UFAM nell’ambito della domanda di deroga all’obbligo di partecipare al SSQE.
2Oltre all’indicazione che il gestore si impegna a una riduzione equivalente, la domanda di deroga all’obbligo di partecipare al SSQE deve contenere le seguenti informazioni:
a. la cassa di compensazione competente e i numeri di conteggio AVS;
b. le indicazioni sulla delimitazione all’interno dei numeri di conteggio AVS dei gestori di impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all’economia dei proventi della tassa sul CO2.