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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 14 Procedura di autorizzazione per la sostituzione di impianti di

produzione di calore

1I Cantoni prevedono una procedura di autorizzazione semplice per la sostituzione di un impianto di produzione di calore secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2:

a. un obbligo di notifica per i controllori di impianti di combustione;

b. una procedura di autorizzazione semplice.

2L’autorità competente per le autorizzazioni secondo il capoverso 1 aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201710 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. Alla sostituzione di un impianto di produzione di calore per ogni edificio devono essere iscritte le seguenti informazioni:

a. vettore energetico e potenza nominale dell’impianto di produzione di calore sostituito e del nuovo impianto di produzione di calore installato;

b. emissione di CO per m2 dopo la sostituzione del generatore di calore; di su-2

perficie di riferimento energetico dopo la sostituzione dell’impianto di produzione di calore;

c. superficie di riferimento energetico;

d. in caso di deroga concessa ai sensi degli articoli 9 e 10, motivo della concessione della deroga;

e. data di sostituzione dell’impianto di produzione di calore;

f. data di iscrizione della sostituzione nel REA.

3I Comuni mettono i loro dati a disposizione del loro Cantone.

Capitolo 4: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di veicoli

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 15 Campo d’applicazione personale

1Sottostà alle disposizioni del presente capitolo chi importa in Svizzera o fabbrica in Svizzera uno dei seguenti veicoli, immatricolati per la prima volta:

a. automobili;

b. autofurgoni;

c. trattori a sella leggera;

d. veicoli pesanti.

2È considerato importatore di un veicolo chi:

a. è titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica di cui agli articoli 3 e 3a dell’ordinanza del 19 giugno 199511 concernente l’approvazione del tipo

10 RS 431.841

11 RS 741.511