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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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3L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione e l’obiettivo basato su provvedimenti per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.
4I gestori di impianti con impegno di riduzione possono richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato su provvedimenti siano convertiti in attestati.
5I gestori di impianti con impegno di riduzione possono presentare entro il 31 dicembre 2023 la domanda di rilascio di attestati secondo l’articolo 12 dell’ordinanza sul CO2 del 30 novembre 201271.
Art. 255 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione a partire dal
1°gennaio 2022
In deroga all’articolo 88:
a. la domanda di determinazione di un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2022 deve essere presentata entro il 1° febbraio 2022;
b. sono determinanti le emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.
Art. 256 Restituzione della tassa sul CO2
1L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO ai seguenti
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gestori di impianti:
a. ai gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 45 capoverso 2 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 47 capoverso 2 o partecipano al SSQE dal 1° gennaio 2022 secondo l’articolo 252 capoverso 3;
b. ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione nel periodo 2013- 2021 e che hanno presentato una domanda di adesione a un impegno di riduzione delle emissioni.
2Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi stabiliti dal DFF:
a. i gestori di cui al capoverso 1 lettera a: se ritirano la loro domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
b. i gestori di cui al capoverso 1 lettera b: se non hanno potuto adempiere al loro impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2023.
Art. 257 Comunicazione delle imprese di trasporto aereo che emettono
biglietti aerei per i voli in partenza dalla Svizzera
Le imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per i voli in partenza tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 28 febbraio 2022 conformemente all’articolo 135 devono comunicarlo all’UFAM al più tardi entro il 28 febbraio 2022.
71 RU 2012 7005, 2013 4479, RU 2014 3293, RU 2014 4437, RU 2015 5699, RU 2016 2473, RU 2017 6753, RU 2018 3477, RU 2019 4335, RU 2020 3911, RU 2020 6081