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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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g. l’UFAG e l’UST trasmettono all’UFAM i dati per l’esame delle descrizioni dei progetti, dei programmi e dei rapporti di monitoraggio dei pozzi di carbonio biologici (art. 106, 112-114).

2L’UDSC e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.

3L’UFAM e l’Ufficio federale di topografia swisstopo si scambiano geodati necessari per:

a. l’esame delle descrizioni dei progetti e dei programmi nonché dei rapporti di monitoraggio dei pozzi di carbonio geologici (art. 106, 112–114);

b. l’utilizzo e il trattamento dei geodati ai sensi della legge del 5 ottobre 200764 sulla geoinformazione e delle relative disposizioni attuative.

4L’UFAM offre per conservazione all’Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull’archiviazione del 26 giugno 199865. I dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

Art. 247 Coordinamento con l’Unione europea

L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’accordo SSQE del 23 novembre 201766. L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 248 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

a. l’allegato 3, numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;

b. l’allegato 6: alle statistiche aggiornate concernenti il chilometraggio dei veicoli;

c. l’allegato 7: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2;

d. l’allegato 8: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;

e. l’allegato 10, numero 1: se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE è modificato o sostituito;

64RS 510.62

65RS 152.1

66 RS 0.814.011.268