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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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h. gli operatori, gli esercenti e i proprietari di aeromobili;
i. i fornitori di viaggi aerei.
2Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:
a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;
b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 246 Trattamento dei dati
1I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:
a. l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 4 della presente ordinanza;
b. l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame:
1. dei rapporti di monitoraggio (art. 64, 90, 113 e 130),
2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione (art. 88),
3. delle domande di restituzione per gestori di impianti ICFC (art. 130) e
4. delle domande di rilascio di attestati nazionali (art. 111, 114);
c. l’UFE comunica all’UFAM i dati relativi alla convenzione sugli obiettivi e al monitoraggio necessari per la verifica dell’impegno di riduzione (art. 86, 87, 90 e 94);
d. l’UDSC trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:
1. dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti, in particolare della quantità di biocarburanti immessi in consumo (art. 99, 103),
2. dei rapporti di monitoraggio (art. 64, 90, 113 e 130),
3. delle domande di rilascio di attestati nazionali (art. 111, 114) e
4. la restituzione e la riscossione posticipata della tassa sull’aviazione generale a seguito di un cambiamento di imposizione dell’imposta sugli oli minerali (art. 158);
e. l’UFAM trasmette all’UFAC i dati necessari per la restituzione della tassa sul CO2;
f. l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:
1. dell’obbligo di partecipazione dell’operatore di aeromobili al SSQE (art. 55), dei piani di monitoraggio e dei rapporti di monitoraggio (art. 63 e 64),
2. delle dichiarazioni relative alla tassa sui biglietti aerei (art. 144) e dei provvedimenti volti alla riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra (art. 140),
3. delle dichiarazioni relative alla tassa sull’aviazione generale (art. 154) e dei provvedimenti volti alla riduzione sostanziale dei gas serra (art. 156);