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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 252 Partecipazione al SSQE

1I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2021 secondo il diritto anteriore continuano a partecipare al SSQE. La decisione di partecipazione rimane in vigore e i piani di monitoraggio approvati non devono essere presentati nuovamente.

2I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2021 secondo il diritto anteriore e che provano di non soddisfare più durevolmente le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 o all’articolo 47 capoverso 1 al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono chiedere, in deroga al termine di cui all’articolo 49 entro il 28 febbraio 2022, di non partecipare più al SSQE a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3I gestori di impianti che, secondo il diritto anteriore, hanno chiesto una deroga all’obbligo di partecipare al SSQE dal 1° gennaio 2021, entro il 28 febbraio 2022 possono chiedere di partecipare al SSQE con effetto dal 1° gennaio 2022. Ai gestori che non rispettano il termine di notifica, sono assegnati a titolo gratuito soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 51 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente i diritti, ai fini dell’assegnazione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all’articolo 51 capoverso 4 lettera d. In deroga all’articolo 51 capoverso 5, per l’assegnazione è determinante la data della notifica.

4I gestori di impianti che hanno già partecipato nel 2021 al SSQE secondo il diritto anteriore, che soddisfano la condizione di cui all’articolo 46 capoverso 1 e che intendono essere esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE dal 1° gennaio 2022, in deroga all’articolo 46 capoverso 1, potranno chiedere entro il 28 febbraio 2022 di non partecipare più al SSQE con effetto dal 1° gennaio 2022. Se i gestori di impianti hanno partecipato al SSQE per un periodo inferiore a tre anni, l’UFAM fattura loro i costi del calcolo e della verifica dell’assegnazione a titolo gratuito.

5I gestori di impianti di cui al capoverso 3 devono sottoporre entro il 31 marzo 2022 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 63 capoverso 1.

Art. 253 Impianti non considerati nel SSQE

Oltre agli impianti indicati all’articolo 48 capoverso 1, anche gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR non sono considerati fino al 31 dicembre 2023.

Art. 254 Impegno di riduzione antecedente al 2022

1Per l’esecuzione e la conclusione di impegni di riduzione stabiliti prima del 1° gennaio 2022 si applicano gli articoli 12, 12a e 72-76 della versione antecedente.

2I gestori di impianti che nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato per il 2021. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.