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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …

2Per consentire una verifica da parte del pubblico, tali documenti sono:

a. ottenibili via Internet in modo semplice, gratuito e senza registrazione; e

b. disponibili tempestivamente prima dell’impiego previsto.

3Chiunque può esaminare, modificare, compilare ed eseguire il codice sorgente a scopi ideali nonché redigere studi in proposito. Può pubblicare studi e conoscenze sulle lacune. Può in particolare consultarsi con altre persone ai fini della ricerca di lacune e in tale contesto citare le informazioni pubblicate. Il proprietario del codice sorgente può autorizzarne l’utilizzo per altri fini.

4Il proprietario del codice sorgente può stabilire disposizioni specifiche per la segnalazione di lacune (art. 13 cpv. 1). In tale contesto può intimare di segnalare immediatamente le lacune e di rispettare un dato termine prima di pubblicare presunte lacune.

5Se stabilisce condizioni di utilizzo per il codice sorgente e la documentazione, il proprietario può perseguire le violazioni delle stesse soltanto se qualcuno utilizza il codice sorgente o parti di esso per scopi commerciali o di produzione. Nelle condizioni di utilizzo è indicata tale limitazione della responsabilità o un’esclusione della responsabilità.

Art. 13 Coinvolgimento del pubblico

1Il Cantone provvede affinché le persone interessate del pubblico possano trasmettere segnalazioni volte a migliorare il sistema, tra cui:

a. segnalazioni di lacune nei documenti pubblicati secondo l’articolo 11;

b. segnalazioni sulla base di prove d’intrusione nel sistema effettuate nel quadro di test pubblici.

2Il Cantone designa un organo incaricato di organizzare e attuare il coinvolgimento di persone interessate del pubblico. Tale organo valuta le segnalazioni e informa i segnalatori circa la propria valutazione ed eventuali misure adottate sulla base delle segnalazioni. Queste informazioni sono pubblicate.

3Il Cantone provvede affinché le segnalazioni che si riferiscono alla sicurezza e contribuiscono a migliorare il sistema siano remunerate adeguatamente.

Art. 14 Principi applicabili alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità

1Il Cantone si assume la responsabilità globale per il corretto svolgimento degli scrutini per via elettronica. Esegue esso stesso i compiti importanti.

2Il Cantone può delegare a organizzazioni esterne lo sviluppo del software impiegato, compiti legati all’esercizio tecnico e la comunicazione per le questioni legate al funzionamento.

3Gli organi preposti all’esercizio si assumono nei confronti del Cantone la responsabilità per l’approntamento e la gestione degli aspetti tecnici legati agli scrutini per via elettronica.

4I verificatori competenti secondo il diritto cantonale si assumono la responsabilità per l’esercizio dei loro ausili tecnici.