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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …
d. la protezione da tentativi di introdursi nell’infrastruttura (n. 26.4 dell’allegato).
2Il Cantone garantisce che il gestore del sistema disponga di un sistema di gestione di sicurezza dell’informazione (ISMS) e che questo venga verificato da enti indipendenti (n. 26.5 dell’allegato). L’ISMS comprende almeno i processi e l’infrastruttura del gestore del sistema rilevanti per raggiungere gli obiettivi di sicurezza.
3Il Cantone garantisce che la Cancelleria federale e gli enti indipendenti da essa incaricati dello svolgimento delle verifiche di cui al capoverso 1 abbiano accesso al sistema e ai documenti necessari.
4Le autorità competenti per le verifiche secondo i capoversi 1 e 2 pubblicano gli attestati e i certificati. Se rilevanti per la comprensibilità, vanno pubblicati anche altri documenti. Si può rinunciare alla pubblicazione se è stata ammessa una deroga motivata, fondata in particolare sul diritto in materia di trasparenza o di protezione dei dati.
Art. 11 Pubblicazione del codice sorgente e della documentazione relativa al
sistema e al suo esercizio
1Il Cantone provvede affinché i seguenti documenti siano pubblicati:
a. il codice sorgente del software del sistema, inclusi i file contenenti parametri rilevanti;
b. la documentazione del software;
c. guide e documentazioni complementari di cui le persone con conoscenze specialistiche necessitano per poter compilare, far funzionare e analizzare il sistema nella propria infrastruttura;
d. la documentazione dei processi per l’esercizio, la manutenzione e la sicurezza del sistema;
e. informazioni e descrizioni relative alle lacune conosciute.
2Non vi è l’obbligo di pubblicare:
a. il codice sorgente di componenti terzi quali sistemi operativi, banche dati, server web e server di applicazioni, sistemi di gestione dei diritti, firewall e router, per quanto tali componenti siano ampiamente diffuse e siano costantemente aggiornate;
b. il codice sorgente di portali di autorità vincolati al sistema;
c. i documenti per i quali è stata ammessa una deroga motivata all’obbligo di pubblicazione, fondata in particolare sul diritto in materia di trasparenza o di protezione dei dati.
Art. 12 Modalità di pubblicazione
1I documenti da pubblicare secondo l’articolo 11 devono essere preparati e muniti di documentazione in modo tale che possano essere letti e analizzati nella maniera più semplice possibile.