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Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 11 pagine
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Allegato 9 (art. 25)
Attivi realizzati dalla vendita di titoli negoziabili e liberamente disponibili (misure che generano liquidità) per le banche di rilevanza sistemica
Attivi, se negoziabili e liberamente disponibili Riduzione del valore
(percentuale)
1. Titoli che rappresentano crediti nei confronti di un
Governo centrale, di una banca centrale, di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico, della Banca dei regolamenti
internazionali, del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea, dell’Unione europea o di una banca multilaterale di sviluppo se:
– in virtù dell’articolo 15d non possono essere25
computati come HQLA – per altri motivi non possono essere computati60
come HQLA
2. Prestiti di imprese compresi i titoli del mercato
monetario, se sono emessi da società che né
singolarmente né in correlazione ad altre sono
considerate quale istituto finanziario ai sensi
dell’allegato 1 se:
– in virtù dell’articolo 15d non possono essere25
computati come HQLA – per altri motivi non possono essere computati60
come HQLA
3. Titoli di credito coperti e disciplinati da leggi speciali
che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi
dell’allegato 1 se:
– in virtù dell’articolo 15d non possono essere25
computati come HQLA – per altri motivi non possono essere computati60
4. Azioni se:
come HQLA – in virtù dell’articolo 15d non possono essere60
computate come HQLA – per altri motivi non possono essere computate70
come HQLA