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Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 11 pagine
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b. l’unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;
c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e
d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.
2In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.
Art. 20a Computo di attivi delle categorie 2a e 2b nonché di garanzie dello
Stato o di meccanismi analoghi
1Nel singolo caso la FINMA può stabilire che gli attivi delle categorie 2a e 2b che superano i limiti massimi di cui all’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c possano essere computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità. Nella sua decisione tiene conto del rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente.
2Un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo vengono computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità, se la garanzia o il meccanismo:
a. sono considerati secondo l’articolo 132a OFoP4 per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; e
b. qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero secondo la valutazione della FINMA in tempi brevi a un afflusso di liquidità computabile.
Titolo prima dell’art. 21
Sezione 2: Esigenze di base
Art. 21 Esigenze
Le esigenze di base comprendono le esigenze per il fabbisogno di liquidità dovuto a:
a. rischi infragiornalieri;
b. rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti;
c. rischi di soglia e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni).