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Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 11 pagine

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2Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 25, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.

3Le riduzioni non possono eccedere i supplementi.

Art. 25b Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni

1Per la determinazione dei supplementi la FINMA tiene conto delle stime delle banche di rilevanza sistemica in merito ai rischi di liquidità di cui all’articolo 25a capoverso 1.

2Le banche che chiedono alla FINMA le riduzioni di cui all’articolo 25a capoverso 2 devono comprovare la fattibilità delle misure che generano liquidità, in particolare nel caso di una crisi che può esporre una banca al rischio d’insolvenza secondo l’articolo 25 LBCR.

3In caso di cambiamenti sostanziali, ma almeno ogni due anni, le banche mettono a disposizione della FINMA tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei supplementi e delle riduzioni.

Art. 26 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di

liquidità

La banca e la FINMA trattano il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità conformemente all’articolo 17b.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 Obblighi di rendiconto

1Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il capitolo 4. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità secondo le sezioni 2 e 2a per le unità di cui all’articolo 20.

2La FINMA determina la forma del rendiconto.

Art. 28a Pubblicazione delle esigenze di base

1Le banche di rilevanza sistemica informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico sulla loro situazione in merito alla liquidità in relazione alle esigenze di base.

2La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione.

Art. 31 e 31a

Abrogati