Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/73: Trasferimento a terzi di compiti pubblici del settore Energia dell’approvvigionamento economico del Paese · 9 pagine

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inoltre il potenziale di commutazione degli impianti bicombustibili. Questi due rilevamenti sono necessari per poter effettuare un contingentamento efficace in caso di gestione. I dati vengono raccolti dall’ASIG solo in forma aggregata; non comprendono dati personali sensibili e non permettono di identificare singoli utenti. La trasmissione attraverso il sistema di monitoraggio di informazioni sensibili (in particolare sull’offerta e sulla domanda) a destinazione degli operatori del mercato e tra di essi è esclusa.

Il trattamento dei dati è retto dalla legislazione federale vigente sulla protezione dei dati.

Con l’entrata in vigore della LApGas si dovrà esaminare in che misura i compiti di monitoraggio possono essere trasferiti al responsabile dell’area di mercato.

Art. 4

Il settore specializzato Energia impartisce all’ASIG istruzioni concernenti i preparativi concreti dell’AEP da effettuare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio, sia a livello di contenuti che dal punto di vista tecnico.

I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Possono utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi dell’Approvvigionamento economico del Paese.

Art. 5 – 7

Infine, questi articoli regolano la collaborazione tra i principali organi incaricati di assicurare l’approvvigionamento nazionale di gas in caso di gravi penurie. Considerata la struttura eterogenea o regionale del mercato svizzero del gas, è molto importante coinvolgere in particolare i Cantoni. La formulazione «altre autorità competenti» è stata scelta per poter tenere conto del futuro ruolo del responsabile dell’area di mercato e della Commissione dell’energia.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce l’indennizzo delle spese dell’ASIG nei limiti dei fondi stanziati.

L’esecuzione dell’ordinanza compete al settore specializzato Energia.