Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/73: Trasferimento a terzi di compiti pubblici del settore Energia dell’approvvigionamento economico del Paese · 6 pagine
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3. Commento ai singoli articoli
Qui di seguito vengono commentati i singoli articoli del progetto di modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. Il titolo francese e l’ingresso dell’ordinanza vengono adeguati per motivi di carattere redazionale.
Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso
Questo articolo disciplina la delega del compito di gestire un sistema di monitoraggio alla società nazionale di rete.
Il trasferimento di informazioni al settore specializzato Energia può svolgersi in diverse forme; ciò permette di garantire che vengano presi in considerazione i progressi tecnologici o le nuove esigenze di questo settore.
Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati
Il monitoraggio informa sulla situazione attuale in materia di approvvigionamento in Svizzera e nei Paesi limitrofi fornendo dati sul consumo, sulla produzione e sulle capacità di importazione e di esportazione. Offre inoltre una visione per i mesi a venire, comprese informazioni concernenti l’evoluzione dei prezzi dell’energia nel mercato europeo, la disponibilità di capacità produttive, il livello di riempimento dei bacini di accumulazione, i dati meteorologici, le previsioni di consumo e le analisi della capacità di autoapprovvigionamento. Ai fini della valutazione, dovendo considerare anche le esperienze passate, vanno messi a disposizione anche i dati storici.
Le informazioni provenienti dal monitoraggio e destinate al settore specializzato Energia dell’AEP non possono essere ulteriormente trasmesse. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia ad autorità federali quali l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) o un Cantone se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
La società nazionale di rete è responsabile del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati applicabili alla gestione del sistema di monitoraggio. Per poter garantire la sicurezza dei dati, la società nazionale di rete elabora un regolamento sul trattamento dei dati comprendente il disciplinamento dei diritti di accesso. Il regolamento stabilisce tra l’altro le competenze, l’amministrazione degli utenti, i diritti di accesso, i meccanismi di controllo nonché la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati.
Il settore specializzato Energia e gli altri eventuali destinatari dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio sono tenuti ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.