Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/73: Trasferimento a terzi di compiti pubblici del settore Energia dell’approvvigionamento economico del Paese · 6 pagine

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Nel sistema di monitoraggio non vengono trattati dati personali sensibili. I dati di base sono dati di monitoraggio raccolti da Swissgrid o dati di mercato che la società nazionale di rete ottiene in parte già oggi tramite un fornitore di servizi di dati. Il livello di aggregazione dei dati utilizzati per il sistema di monitoraggio a destinazione del settore specializzato Energia non permette di dedurre informazioni confidenziali sugli operatori del mercato.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia

Il settore specializzato Energia definisce, in funzione della situazione dell’approvvigionamento, i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio per quanto riguarda le valutazioni e i dati, così come la loro interpretazione, il loro grado di precisione e la frequenza con cui vengono raccolti. I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Questa disposizione mira in particolare a impedire che i membri, avendo accesso a determinate informazioni, abusino di un vantaggio da cui potrebbero derivare delle distorsioni della concorrenza (art. 5 cpv. 2 LAP). Nella definizione dei diritti di accesso al sistema di monitoraggio accordati ai membri occorre tenere conto di questo aspetto. Il settore specializzato decide pertanto i diritti di accesso d’intesa con la ElCom.

Il settore specializzato Energia impartisce quindi le istruzioni corrispondenti alla società nazionale di rete.

Art. 4 Indennizzo, cpv. 1

I costi d’investimento e di gestione di Swissgrid per il sistema di monitoraggio menzionato all’articolo 1a sono sostenuti dalla Confederazione. L’indennizzo è fissato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), come già avviene per le indennità versate all’AES.

La Confederazione indennizza la società nazionale di rete solo a titolo provvisorio. Con l’attuale revisione della LAEl verrà creata la base legale per addebitare le spese come costi di rete computabili, e quindi trasferirli ai consumatori. Questa possibilità di finanziamento si applica anche ai costi di gestione del monitoraggio. L’entrata in vigore della LAEl riveduta richiederà un adeguamento dell’articolo 4 OOSE. Una volta stabilito che i costi sono computabili ai sensi della LAEl, infatti, l’indennizzo della società nazionale di rete da parte della Confederazione (cpv. 1) non sarà più necessario. L’indennizzo dell’AES resterà invariato dal momento che i costi a suo carico non possono essere assunti solidalmente tramite i costi d’esercizio della rete di trasporto. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della revisione della legge, spetterà all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e non più alla ElCom vigilare sui costi (cpv. 3) sostenuti dalle singole aziende in seguito alle misure dell’AEP.