Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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ha ribadito da allora a più riprese la necessità di creare rapidamente le basi giuridiche necessarie.
L’assenza di una base legale non consente alla Svizzera di trattare autonomamente i dati PNR. Questa situazione potrebbe avere come conseguenza che persone sospettate di aver commesso o pianificato reati terroristici o un altro reato grave, una volta atterrate in Svizzera, possano proseguire il proprio viaggio nello spazio Schengen per via terrestre aggirando così i sistemi PNR impiegati nei singoli Stati.
Affinché la Svizzera possa in futuro trattare dati PNR per la lotta al terrorismo e ad altri reati gravi, necessita sia di una base giuridica formale, come quella che s’intende creare con il presente progetto di legge, sia di un sistema di informazione PNR.
Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), e di sottoporgli un avamprogetto di legge sulla raccolta e l’utilizzo di dati PNR nonché sulla loro trasmissione a Stati che garantiscono una protezione e un trattamento dei dati conforme agli standard della direttiva PNR. Inoltre occorre mettere a punto in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) un mandato per l’avvio dei negoziati con l’UE in merito a un accordo relativo al PNR.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Considerazioni di natura legislativa
È stata esaminata la possibilità di creare le basi giuridiche necessarie non all’interno di una nuova legge, bensì di leggi federali già vigenti quali la legge federale sulla navigazione aerea (LNA)11, la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)12 o la legge federale sulle attività informative (LAIn)13. Ne sarebbe risultata una base giuridica sconnessa e pertanto caotica, il che non sarebbe né nell’interesse delle imprese di trasporto aereo né in quello dei passeggeri. Questa possibilità è quindi stata scarta.
Una nuova legge che disciplini il trattamento dei dati dei passeggeri aerei offre per contro la massima trasparenza e coerenza. Tale scelta appare giustificata anche per quanto riguarda i dettagli da definire. Infatti, oltre alla trasmissione dei dati dei passeggeri da parte delle imprese di trasporto aereo e all’applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale obbligo, occorre disciplinare anche l’organizzazione e i compiti dell’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) di cui è prevista la creazione. I compiti dell’UIP consistono nel trattare i dati dei passeggeri e nel comunicarli alle competenti autorità in Svizzera e all’estero. A tal fine l’UIP ha accesso ai diversi sistemi di informazione della Confederazione.
Dal presente progetto discendono in parte nuovi obblighi per le imprese di trasporto aereo operanti in Svizzera. Nel 2019 tali obblighi avrebbero potuto riguardare fino a 217 e nel 2020 fino a 198 imprese di trasporto aereo che offrono voli charter e di linea. Nell’anno precedente alla pandemia queste imprese hanno trasportato circa 60 milioni di passeggeri dalla Svizzera all’estero e viceversa.
11 RS 748.0
12 RS 142.20
13 RS 121