Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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autorità di perseguimento penale, oltre ai dati API, entrano pertanto in possesso anche dei seguenti dati sui passeggeri:
- eventuali compagni di viaggio;
- informazioni relative al pagamento, in particolare il metodo di pagamento e il mezzo di pagamento impiegato;
- dati concernenti il servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La Svizzera non dispone attualmente né di una base giuridica né di un sistema d’informazione per il trattamento di dati PNR. Per trattamento s’intende qualsiasi operazione relativa a dati personali8, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati [nLPD]).
Diversi Stati, tra cui importanti partner economici della Svizzera, chiedono già da tempo i dati PNR alle imprese di trasporto aereo i cui voli atterrano sui loro territori.
I dati sono utilizzati per la lotta al terrorismo e ad altri reati gravi. Il trattamento sistematico dei dati relativi ai passeggeri aerei permette di localizzare le persone ricercate a livello nazionale o internazionale. Le autorità di perseguimento penale possono inoltre ricevere informazioni su persone finora sconosciute alla polizia che hanno legami con il terrorismo o con altre forme gravi di criminalità. Il PNR può pertanto fornire un contributo importante nell’individuare e perseguire reti criminali operanti a livello internazionale. Le imprese di trasporto aereo sono soggette all’obbligo di trasmettere i dati PNR anche per i voli operati dalla Svizzera.
La Svizzera ha concluso un primo accordo con gli USA nel 2003, che prevede la comunicazione dei dati. La trasmissione di dati per i voli operati dalla Svizzera verso il Canada si fonda invece su un memorandum d’intesa concluso tra i due Paesi nel 200610.
Lo scambio di dati tra UE e Svizzera va sancito di comune intesa sulla base di un trattato internazionale. Fino alla sua conclusione, la trasmissione di dati agli Stati membri dell’UE dovrà basarsi su una soluzione transitoria elaborata con la partecipazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Nel maggio 2018 l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha comunicato alle imprese di trasporto aereo interessate che, fino alla creazione di una base legale, la trasmissione dei dati dei passeggeri aerei agli Stati membri dell’UE richiedenti sarà possibile se i passeggeri aerei vengono informati nelle condizioni di trasporto in merito alla trasmissione dei loro dati e vi danno il loro consenso. L’IFPDT
8 Per la definizione v. glossario in allegato.
9 FF 2020 6695 (nel presente rapporto si rinvia alla nuova legge sulla protezione dei dati che sarà applicabile al momento dell’entrata in vigore della legge sui dati dei passeggeri aerei).
10 Consultabile al seguente indirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/2242.pdf