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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

7) «situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si

verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;

8) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità

degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;

9) «sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle

autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

10) «azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli

obiettivi dello Strumento.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1. Nell’ambito del Fondo, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e

costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

b) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i

viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

3. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all’allegato II.

Articolo 4

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.