Progetto

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

L 251/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1ogennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 241 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3. La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a) 3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il

regime di transito speciale di cui all’articolo 17;

b) 1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

4. La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all’articolo 8.

5. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione dello Strumento.

6. Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l’avvio di negoziati su tali accordi a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l’avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

7. A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:

a) le azioni specifiche;

b) le azioni dell’Unione; e

c) l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.