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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/61

(77) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non

partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (49). l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(78) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom)

2020/2093.

(79) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione sin dall’inizio

del quadro finanziario pluriennale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;

2) «gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 3 del

regolamento (UE) 2019/1896;

3) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le

frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

4) «sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento

(UE) 2019/1896;

5) «punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;

6) «frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:

a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

(49) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).