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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(61) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal

Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(62) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (37) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori

d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(63) In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 «Un

partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

(64) In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (38), è

opportuno che il presente Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

(65) Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare

l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (39) e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese a favore della biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Lo Strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

(36) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). (37) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1). (38) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. (39) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. (40) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).