Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
Articolo 10
Risorse di bilancio
1. L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
a) 3 057 000 000 EUR conformemente all’allegato I;
b) 611 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
2. Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 11
Prefinanziamento
1. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:
a) 2021: 4 %;
b) 2022: 3 %;
c) 2023: 5 %;
d) 2024: 5 %;
e) 2025: 5 %;
f) 2026: 5 %.
2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1oluglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.
Articolo 12
Tassi di cofinanziamento
1. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale di cui all’articolo 17.
5. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 85, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
6. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.
7. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
8. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione coperte dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 7.