Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/63
Articolo 5
Ambito di applicazione del sostegno
1. Nell’ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.
2. Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, azioni di cui all’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell’articolo 20.
3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
b) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e
siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
d) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
4. Le seguenti azioni non sono ammissibili:
a) le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
b) le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2, punto 1),
del regolamento (UE) 2016/399;
c) le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 6
Principi generali
1. Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.
3. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.