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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/59

(66) Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e qualsiasi altro atto applicabile al

periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell’ambito dello Strumento nel periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

(67) Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare

l’attuazione dello Strumento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

(68) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla

Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni dell’allegato III, all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati dell’allegato IV, al sostegno operativo a norma dell’allegato VII e all’ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(69) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di

esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e alla finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili per l’adozione di decisioni relative alla concessione dell’assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento.

(70) La partecipazione di uno Stato membro allo Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno

strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisca a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo alle frontiere esterne.

(71) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma

possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112). (42) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).