Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
9. Nell’attuare il paragrafo 7 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.
10. Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
11. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in funziona dei suoi settori di competenza, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.
12. Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.
13. Lo Stato membro che decida di attuare un’azione con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896.
14. Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento:
a) al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il
sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli articoli 16 e 64 del regolamento (UE) 2019/1896;
b) tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza
aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896;
c) possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di
carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il
possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della rendicontazione richiesta a norma dell’articolo 29, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma.
Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L’uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell’Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.